Nuovo APE in vigore dal 01 ottobre 2015

Dal 1 ottobre è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE). Ecco una sintesi delle principali novità, che riguardano sia i proprietari di immobili sia i professionisti incaricati del rilascio dell’attestazione.
Il nuovo APE racchiude tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile e diventa una sorta di “targa energetica” dell’edificio.

Come cambia la valutazione dell’efficienza energetica?
Le classi energetiche sono 10 e non più 7 e sono indicate con lettere che vanno dalla A alla G; i primi quattro livelli saranno tutti in A (da A4, massima efficienza, ad A1).
Oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti.
Inoltre, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo APE, entro quindi il prossimo 29 dicembre, dovrà essere istituita la banca dati nazionale degli attestati (Siape).

Cosa verrà valutato ai fini del rilascio dell’APE?
La valutazione prende in considerazione i seguenti aspetti:
• il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale;
• la produzione di acqua calda sanitaria;
• la qualità della muratura dell’edificio (involucro edilizio);
• la climatizzazione estiva;
• per gli edifici con destinazione non residenziale, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.

Chi richiedere l’APE e chi lo rilascia?
L’obbligo di richiedere l’attestato di prestazione energetica è a carico del proprietario ovvero, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni o importanti risanamenti, a carico del costruttore.
Il professionista chiamato al rilascio dell’attestato di prestazione energetica deve possedere tutti i requisiti indicati nel D.P.R. 75/2015, deve essere accreditato a livello nazionale e ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo fisico nell’immobile.

Qual è la durata dell’APE?
L’attestato di prestazione energetica ha una validità di dieci anni, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In quest’ultimo caso il certificato andrà rilasciato nuovamente.

Quali sono le sanzioni?
In caso di rilascio di un’attestazione non veritiera, il professionista è punito con una sanzione amministrativa da 700,00 a 4.200,00 euro.
In caso di inadempienza da parte del proprietario o del costruttore, la sanzione applicabile va da 3.000,00 a 18.000,00 euro.
Se l’attestazione manca, in caso di compravendita o di locazione, la sanzione applicata è:
• per il proprietario, da 3.000,00 a 18.000,00 euro
• per il venditore, da 300,00 a 1.800,00 euro

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