Attestato di Prestazione Energetica degli Immobili - APE

Attestato di Prestazione Energetica degli Immobili - APE

1. Che cos’è l’A.P.E.?

L’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) contiene la “targa energetica” che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile.

2. Quali obblighi ha chi vende o affitta un immobile?

Tutte le inserzioni pubblicitarie e i contratti traslativi a titolo oneroso, i contratti di donazione e ogni altro tipo di contratto traslativo di immobili a titolo gratuito, devono riportare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’immobile medesimo ed avere in allegato la relativa certificazione, a pena di nullità dell’atto stesso.

3. Cosa si rischia in caso di mancata allegazione dell’A.P.E. ai contratti?

I contratti privi dell’A.P.E. sono nulli.

4. Sugli annunci commerciali di vendita o affitto è necessario riportare i consumi energetici?

Gli annunci di vendita e locazione di immobili, con qualunque mezzi essi siano proposti – sia dalle Agenzie Immobiliari sia dai privati – devono riportare l’Indice di Prestazione Energetica (Ipe) dell’involucro edilizio generale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

5. Anche per l’affitto breve di una casa a uso vacanze è necessario l’A.P.E.?

Il DL 63/2013 non fa alcuna distinzione tra locazioni turistiche e non. L’A.P.E. deve essere allegato a tutti i nuovi contratti di locazione (non di proroghe o rinnovi o altro) stipulati in seguito all’entrata in vigore del decreto stesso, pena la nullità.

6. Sono previste esenzioni all’obbligo di dotazione dell’A.P.E.?

La legge prevede l’esonero dell’allegazione dell’A.P.E. al contratto di vendita o di locazione per diverse categorie di immobili, di cui essi siano oggetto, specificandoli in apposito e dettagliato elenco.

7. Chi può redigere e rilasciare l’A.P.E.?

L’A.P.E. è un documento complesso per la cui redazione è richiesta una competenza tecnica e professionale adeguate e l’utilizzo di uno specifico software, previo sopralluogo all’immobile.

8. E’ vero che, oltre all’A.P.E., bisogna allegare al contratto anche il libretto di impianto?

No, lo sostiene una nota del consiglio nazionale del Notariato, pur ribadendo l’importanza della disponibilità del libretto all’atto della redazione dell’A.P.E.

9. Le parti possono concordare di fare a meno dell’A.P.E.?

No.

10. Quali sono le sanzioni previste in caso di assenza dell’A.P.E.?

In caso di violazione dell’obbligo di dotare e/o consegnare l’Attestato di Prestazione Energetica:

a) il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;

b) nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrative non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro;

c) il responsabile dell’annuncio che non consegna la classe e la prestazione energetica dell’immobile cui lo stesso è riferito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

01.06.2015 

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