Il condono edilizio

Disciplina del condono, profili normativi e giurisprudenziali

Con l'espressione condono è pressoché ormai noto che nel gergo giuridico si intende un provvedimento, sia esso emanato dal legislatore o dal Governo, il quale consente ai cittadini interessati di poter ottenere l'annullamento di una pena o di una sanzione. L'espressione condono edilizio è funzionale a denotare tutti quei casi in cui, previa autodenuncia, è consentito sanare fenomeni di abusivismo che siano maturati nell'ambito delle regole di costruzione, di ampliamento o di modifiche di natura edile. La durata temporale del condono edilizio è ovviamente limitata e, di conseguenza, sottoposta ad un termine finale.

Legislazione italiana in materia di condono edilizio

Giova rammentare come esista una differenza sostanziale tra sanatoria e condono, termini spesso confusi nella prassi ma in realtà attributivi di significati loro propri. Con sanatoria si intende un provvedimento amministrativo che di norma è finanche consentito dalla normativa urbanistica. Inoltre, la sanatoria a differenza del condono, richiede la c.d. doppia conformità urbanistica ed invero viene negata la concessione in sanatoria laddove l'opera sia stata realizzata in difformità alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione quanto a quella della domanda di sanatoria. Mentre con condono si intende una legge speciale, dunque la differenza è sostanziale. Il primo provvedimento che qui si esamina è la legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali" il cui articolo 35 ai commi 1 e 2 così prevedeva: "la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata (comma 2) Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento". Secondo provvedimento legislativo che ci interessa è la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione delle finanza pubblica" di cui ci interessa l'art. 39 che così dispone: "Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria […]". Ultimo provvedimento che si esamina è la legge 24 novembre 2003, n. 326 ("Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici") che in effetti prevede all'art. 32 comma 1 che al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

La giurisprudenza

La Corte di Cassazione (Cass. sentenza 24852/2015) ha chiarito che gli articoli 17 e 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 comminano la nullità degli atti tra vivi con i quali dovessero essere trasferiti diritti reali su immobili laddove i medesimi atti "non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria, sanzionando specificamente la sola violazione di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l'acquirente di un immobile in condizione di conoscere le condizioni del bene acquistato e di effettuare gli accertamenti sulla regolarità del bene stesso attraverso il confronto tra la sua consistenza reale e quella risultante dalla concessione edilizia, ovvero dalla domanda di concessione in sanatoria. Pertanto nessuna invalidità deriva al contratto dalla difformità della realizzazione edilizia rispetto alla licenza o alla concessione e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto delle norme urbanistiche".

Ricerca immobili