Tassa sugli affitti turistici dal 17 luglio: le istruzioni per gli intermediari

Articolo tratto da www.ilsole24ore.it del 13.07.2017

LOCAZIONI BREVI

Tassa sugli affitti turistici dal 17 luglio: le istruzioni per gli intermediari

Di Saverio Fossati - 13 luglio 2017

L’Agenzia delle Entrate ha dato la spinta finale: il 17 luglio (la scadenza sarebbe il 16 ma cade di domenica), gli intermediari immobiliari (agenzie e portali) dovranno versare all’erario il 21% di quanto pagato (in giugno) dagli inquilini per contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Il provvedimento 132395/2017 di ieri parla chiaro: la trattenuta andava fatta «all’atto del pagamento al beneficiario» finale (cioè al locatore) dei canoni relativi ai «contratti di locazione breve «stipulati «dal 1° giugno 2017».

Questo obbligo scatta, però, solo se gli intermediari sono intervenuti nel pagamento di questi canoni. Se invece si sono limitati a far stipulare il contratto ma i canoni sono stati pagati direttamente dall’inquilino al proprietario, allora l’obbligo della ritenuta non c’è. In ogni caso, non va fatta la ritenuta sulle somme transitate dagli intermediari ma riferite a contratti stipulati prima del 1° giugno 2017.

LE ISTRUZIONI 

Tassa sugli affitti brevi, il 17 luglio prima scadenza. Chi deve pagare

Le complicazioni nascono dal fatto che il Dl 50/2017 prevedeva la ritenuta sin dal 24 aprile 2017 (il primo versamento, quindi, sarebbe dovuto essere fatto il 16 maggio 2017) ma, non esistendo né i codici tributo né le istruzioni, era oggettivamente impossibile. Nel frattempo la legge 96/2017, di conversione del Dl 50/2017, ha cambiato le carte in tavola imponendo un provvedimento delle Entrate con le istruzioni per l’attuazione dell’articolo 4 del Dl 50. Ma nell'articolo 4 del Dl 50 non vi è alcun collegamento tra la disposizione che impone la trattenuta della nuova ritenuta e la data del 1° giugno 2017. Questa data, infatti, è citata solo nel comma 2 per indicare «il momento dal quale sarà possibile far rientrare nel regime della cedolare secca » (su opzione da effettuarsi nel modello Redditi PF) i redditi dei contratti di locazione brevi in sublocazione (possibilità già prevista dalla prassi per quelli brevi non in sublocazione). La cedolare secca del 21%, su opzione, non c'entra nulla con la ritenuta che deve essere applicata alle locazioni brevi.

Le Entrate, però, conil provvedimento di ieri, hanno dato un’interpretazione a dir poco estensiva dei compiti a essa affidati e hanno creato le condizioni per un versamento obbligatorio della ritenuta già dal 17 luglio, sui canoni corrisposti ai locatori in giugno, sulla base di contratti stipulati in giugno. Non è certo il caso di fare la resistenza fiscale contro i possenti mezzi dell’Agenzia ma c’è un bel problema per tutti gli intermediari che non hanno avuto la prudenza di accantonare il denaro per le ritenute, trattenendolo dai canoni d’affitto nel corso del mese di giugno. Se cioè hanno «girato» ai proprietari il 100% dei canoni, come è sempre avvenuto (sia in agenzia che sui portali come Airbnb), tolta solo la commissione, a questo punto dovrebbero chiedere ai loro clienti la restituzione del 21% per andare a versarla con il modello F24.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-07-13/tassa-affitti-turistici-si-paga-17-ma-parecchi-problemi-122218.shtml?uuid=AE3NYmwB

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