Nuove regole per le locazioni brevi

Articolo tratto dal sito www.anama.it del 20.11.2017

La nuova disciplina sulle locazioni brevi, chi riguarda?

Con la circolare n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce puntualmente quali soggetti vengono coinvolti e le modalità di applicazione della nuova disciplina, ciò per far fronte in particolare ali quesiti sorti nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati.

Caratteristiche principali della nuova normativa

Il D.L. 50/2017 (manovra correttiva 2017), prevede che ai redditi derivanti da contratti di locazione breve, conclusi dal 1° giugno 2017, è possibile applicare, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.

Si ha una locazione breve, quando ha una durata inferiore a 30 giorni, sono incluse anche quelle con finalità turistiche.

La durata va considerata in relazione ad ogni singolo contratto, anche se ci sono più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti.

Detta disciplina si applica ai contratti stipulati tra persone fisiche, che agiscono al di fuori dell’attività di impresa.

A quali immobili si applica

Se si fa riferimento al tipo di immobili, sono esclusi dalle nuove regole quelli all’estero e quelli che non hanno funzione abitativa; il contratto di locazione breve, deve avere ad oggetto, solo unità immobiliari situate in Italia e compresi nelle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati), e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione.

Il contratto può inoltre prevedere, oltre all’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti i servizi compatibili con le esigenze abitative di breve periodo (esempio: wi-fi, di aria condizionata).

Sono esclusi i servizi non necessariamente connessi alla finalità residenziale dell’immobile (colazione, somministrazione dei pasti, messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche).

L’ambito di applicazione della normativa

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, evidenzia che non è richiesta l’adozione di un particolare tipo contrattuale; così come non rileva che i soggetti attraverso i quali vengono stipulati detti contratti siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia.

Non viene prevista una particolare forma giuridica del soggetto che intermedia, che sia individuale o associata, così come non rilevano le modalità con cui l’attività viene eseguita.

La ritenuta riguarda l’intero importo, previsto sul contratto di locazione breve, che il conduttore è tenuto a versare al locatore.

La disponibilità delle somme, fa si che l’intermediario, sia tenuto ad effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare allo Stato.

 

http://www.anama.it/blog/2017/11/20/nuove-regole-le-locazioni-brevi/

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