Acquisto di un'altra "prima" casa

Articolo tratto da www.anama.it - 17.11.2017

Una domanda frequente è se sia possibile acquistare una casa e fruire nuovamente dei benefici della “prima abitazione“, quando si è già proprietari di un altro immobile, per il quale si è goduto di detti benefici.

Per poter godere dei benefici “prima casa”, sono richiesti alcuni requisiti, tra i quali: la non titolarità di altro bene immobile sul Territorio nazionale per il quale già si usufruisce di dette agevolazioni (lett.c), Nota II-bis, art.1, P.te Prima, D.P.R. 131/1986).

La Legge di Stabilità per l’anno 2016 (art. 1, co.55, L. 208/2015), aggiunse il comma 4-bis, il quale prevede la possibilità di poter può acquistare un nuovo bene immobile, e godere dei benefici per la prima casa, se entro l’anno dalla data dell’atto di acquisto, si procede a vendere il bene che non ci fa rispettare la condizione di cui alla lett. c.

La “vecchia” casa non viene venduta entro l’anno

Se entro l’anno dall’atto di acquisto della nuova casa, non viene venduta la “vecchia”, si applica quanto previsto dal comma 4 della Nota II-bis, sopra citata: “sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora…“.

I chiarimenti della Circolare 27E del 2016

In base alla Circolare 27E del 2016, è possibile evitare la sanzione, se entro lo scadere dell’anno, viene comunicato all’Agenzia delle Entrate, apposita istanza con cui si revoca l’impegno assunto e si chiede la riliquidazione delle imposte.

Ciò permetterà di pagare esclusivamente la differenza delle imposte dovute e gli interessi (in quanto l’immobile non può più fruire delle agevolazioni fiscali legate alla prima casa).

Trascorso l’anno, invece si potrà ricorrere, se sussistono le condizioni, all’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art.13, D.Lgs. n. 472/1997 e così pagare la sanzione in misura ridotta.

 

http://www.anama.it/blog/2017/11/17/acquisto-unaltra-casa/

Ricerca immobili