Agente Immobiliare

AGENTE IMMOBILIARE

L’Agente Immobiliare è il Professionista che si occupa della mediazione per la compravendita e/o affitto di immobili.

Articolo 1754 del Codice Civile:

È mediatore (1) colui che mette in relazione due o più parti [1321] per la conclusione di un affare (2), senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (3).

Note
(1) Il mediatore deve essere iscritto in apposito albo per poter esercitare la propria attività e ciò anche in caso di esercizio occasionale, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative e l'obbligo di restituire la provvigione (v. art. 2, 3, 8 legge 3 febbraio 1989, n. 39; art. 40, legge 12 dicembre 2002, n. 273; art. 1764 c.c.). Tale albo è istituito presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

(2) Si noti che tale figura rappresenta una delle rare ipotesi in cui il legislatore sceglie di dettare una definizione soggettiva, incentrata, cioè, sulla parte e non sul contratto (v. 1936, 2094 c.c.). Questo ha aperto la questione se si tratti o meno di un contratto e, di riflesso, se il diritto alla provvigione (1755 c.c.) sorga per il solo fatto che le parti giungono alla stipula grazie alla sua iniziativa ovvero se sia necessario che almeno una gli conferisca l'incarico.

(3) Il mediatore deve essere imparziale: anche se riceve un incarico da una delle parti, egli non si obbliga a promuovere, per suo conto, la conclusione del contratto. Ciò distingue il mediatore dall'agente (1742 c.c.) e dal lavoratore subordinato (2094 c.c.).

Per poter esercitare la professione, il Mediatore deve aver frequentato un corso e superato un esame presso la competente Camera di Commercio, la quale, al momento dell’avvio dell’attività rilascia il numero di R.E.A. che identifica l’Agente Immobiliare.

Tutti coloro che si “occupano” di vendere e/o affittare immobili senza essere in possesso del numero di R.E.A., NON SONO Agenti Immobiliari, bensì ABUSIVI.

Antonio Magurano 

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