Bonus casa, come cambiano nel 2016 le agevolazioni fiscali

Documento tratto da www.ilsole24ore.it del 10 Gennaio 2016

Bonus casa, come cambiano nel 2016 le agevolazioni fiscali

Dalla riqualificazione energetica, agli interventi in condominio fino agli arredamenti e ai pannelli solari. Ecco le nuove detrazioni in vigore dal 2016 rientranti nel bonus casa

di Luca De Stefani – Da www.ilsole24ore.it del 10 Gennaio 2016

Nel 2016 la casa fa il pieno di bonus

Sono molte le conferme e le novità contenute nella legge di Stabilità 2016 che riguardano la casa. Si va dalla proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus edilizi alla conferma del bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; dalla conferma della detrazione del 65% agli interventi verdi effettuati dagli Istituti autonomi per le case popolari all’estensione di questa detrazione anche ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Tra le novità, in particolare, si segnala la nuova possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% dei canoni di leasing (e del relativo riscatto) pagati dal 2016 al 2020 per acquistare o costruire un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, e la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva pagata quest’anno o successivamente per l’acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici delle stesse. C’è inoltre la possibilità per i condòmini incapienti di cedere la loro detrazione al costruttore che ha svolto i lavori di risparmio energetico qualificato sulle parti comuni, così da abbassare la loro quota parte e non perdere il beneficio fiscale.

L’Iva per acquisto di abitazione Le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata (dal 1° gennaio 2016), per l’acquisto dall’impresa costruttrice fatto entro il 31 dicembre 2016 - fa fede l’atto notarile -, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni. Poiché non vi sono vincoli relativi alla destinazione ad abitazione principale, la detrazione spetta anche ai soci, persone fisiche, di società di persone, nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società. Dovrà essere chiarito se potranno beneficiare di questa detrazione Irpef anche i soci, persone fisiche, di Srl trasparenti.

Abitazione principale in leasing

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 una nuova spesa detraibile dall’Irpef al 19%, che riguarda l’acquisto o la costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro e riscatto per un importo non superiore a 20mila euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa. Sempre dal 2016 al 2020, questa stessa detrazione è applicabile anche a chi ha 35 anni o più, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili. La norma non dice nulla relativamente al caso in cui il contratto sia stipulato prima dei 35 anni e prosegua dopo il compimento di questa età.

Il nuovo incentivo fiscale è molto conveniente se confrontato con la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, dove l’onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro). Il nuovo incentivo consente di detrarre dall’Irpef il 19% di tutto il canone di leasing (quota capitale e quota interessi), oltre che i relativi oneri accessori. Inoltre, l’importo annuale massimo delle spese agevolate è pari a 8mila euro (4mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 3.800 euro (1.900 euro per i non giovani).

Un aiuto mirato alle giovani coppie

La legge di Stabilità 2016, oltre a prorogare al 31 dicembre 2016 il bonus generale del 50% sull’acquisto (nel limite di 10mila euro) di mobili e di grandi elettrodomestici (per arredare le abitazioni ristrutturate dopo il 26 giugno 2012), ha introdotto solo per il 2016 una nuova detrazione Irpef del 50% per le “giovani coppie” per l’acquisto di mobili (non per i grandi elettrodomestici), ad arredo dell’unità immobiliare, acquistata dagli stessi e da adibire ad abitazione principale.

Il limite di queste spese agevolabili è di 16mila euro (detrazione Irpef massima di 8mila euro, da ripartire in dieci anni) ed è «riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio» da arredare (circolare dell’agenzia delle Entrate 29/2013).

Le giovani coppie devono costituire «un nucleo familiare composto da coniugi», prima del pagamento della spesa detraibile (anche il giorno prima). Sono agevolati anche i «conviventi more uxorio» (cioè di fatto, secondo il costume matrimoniale), che hanno costituito un «nucleo da almeno tre anni». Le Entrate dovranno chiarire quali sono i requisiti per essere considerati “conviventi”. Si potrebbe considerare la residenza nello stesso luogo o la costituzione di un’unione civile, in discussione in Parlamento, ma in quest’ultimo caso si dovrebbe attendere il 2018 per beneficiare di questo bonus («nucleo da almeno tre anni»), che per ora è previsto solo per il 2016.

Sia per i coniugati sia per i “conviventi” triennali, almeno uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età, prima del pagamento dei mobili detraibili.

Fabbricati agevolati

È necessario che gli acquisti siano finalizzati ad arredare “un’unità immobiliare”, acquistata dalla giovane coppia e “da adibire ad abitazione principale”. La norma non indica la data entro la quale la giovane coppia deve effettuare l’acquisto di questa unità immobiliare, ma come accade per l’agevolazione ordinaria si ritiene che il rogito debba avvenire prima del pagamento dell’acquisto dei mobili (anche prima del 2016). Infatti, la giovane coppia deve già di «mobili ad arredo della medesima unità abitativa».

Invece, non è stato indicato un termine entro il quale “adibire” l’unità immobiliare ad abitazione principale. La norma, infatti, non parla di unità già «adibita ad abitazione principale» ma «da adibire» a questo fine.

Un cerotto sulla crisi del settore edilizio

Un anno di più con il maxi sconto ristrutturazioni. Un bel cerotto sulle ferite dell’edilizia. Ma con tutti i limiti e i vantaggi di un cerotto. Cominciamo dai vantaggi. Anzitutto per i contribuenti, che hanno il 14% in più di detrazione (il 36%, non dimentichiamolo, è a regime) sui lavori di recupero. A questo punto, chi era incerto sul da farsi in autunno sta firmando i contratti per ristrutturare la casa, rifare gli impianti, installare la porta blindata o mettere in piedi la riqualificazione energetica. Le spese, infatti, devono essere bonificate entro il 31 dicembre 2016 per poter avere il bonus. Il risultato atteso sarà, come sempre, un incremento del lavoro che dia un aiuto tangibile alle imprese del settore, e che almeno in parte, essendo regolarmente fatturato, riesca a compensare la perdita di gettito.

Insomma, il conflitto d’interessi sin qui ha funzionato, perché non dovrebbe funzionare ancora? Così devono aver pensato le menti sintonizzate sui rischi preelettorali, dato che il rinnovo del super bonus al 50% (e al 65% per le opere di risparmio energetico) era in forse, quando si ragionava ancora sui costi fiscali della scelta. Non solo. Una parte della perdita fiscale veniva risparmiata a causa dell’incapienza, termine pudico per indicare la situazione di chi ha un reddito così basso che di fatto non paga Irpef, già assorbita dalle detrazioni di base. E quindi, non avendo nulla da scontare, non può beneficiare della detrazione. La legge di Stabilità, però, ha provveduto (parzialmente) a sanare quella che in effetti è sempre apparsa come un’ingiustizia: i condòmini “incapienti” (in genere pensionati o disoccupati) potranno cedere il loro bonus a chi ha eseguito i lavori per il risparmio energetico.

E veniamo ai limiti del cerotto: il tempo. Un anno è troppo poco per i lavori che coinvolgano un intero stabile, quasi sempre condominiale: in molti casi non ci sarà tempo per raccogliere preventivi, votare, avviare e concludere i lavori. Ed è difficile prevedere cosa succederà il prossimo dicembre. 

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